Assistenza sanitaria e stranieri/e irregolari

 

 

 

 

Data la (non casuale) confusione sulla questione migranti  e salute, abbiamo pensato fosse il caso di fare un po’ di chiarezza. Ringraziamo  la nostra compagna avvocata per lo sforzo di rendere comprensibile, con parole  semplici, il quadro della situazione.

Assistenza sanitaria e stranieri/e irregolari: lo  scenario attuale e i cambiamenti possibili alla luce delle modifiche contenute  nel disegno di legge sulla sicurezza

L’attuale disciplina

Secondo la costituzione italiana il diritto alla salute è  un diritto fondamentale della persona umana ed è ricompreso fra i diritti  inviolabili che la repubblica italiana riconosce e garantisce ad ogni individuo  (artt. 2 e 32 cost.).

La disciplina attualmente vigente in materia di  assistenza sanitaria dei/delle cittadin* stranier* irregolari (ovvero non in  regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno sul territorio  nazionale) tiene conto dei principi sopra richiamati assicurando una tutela  effettiva del diritto alla salute di queste persone.

Non solo, infatti, è previsto che siano assicurate anche  allo/a straniero/a privo/a di permesso di soggiorno nei presidi pubblici ed  accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali  ancorché continuative per malattia ed infortuni (art. 35, comma 3, d.lgs. n.286/98), ma le ulteriori disposizioni al riguardo sono volte ad evitare il  rischio di espulsione dello/a straniero/a che si rivolga agli ospedali pubblici  per ricevere assistenza medica; in particolare è stabilito che: a) l’accesso  alle strutture sanitarie da parte dello/a straniero/a non in regola con le  norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità,  salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con  il/la cittadino/a italiano/a (art. 35, comma 5, d.lgs. n. 286/98); b) le  prestazioni vengono erogate utilizzando un codice regionale a sigla STP che  identifica l’assistito/a per tutte le prestazioni  e che, in caso di impossibilità di pagamento, viene  comunicato in forma anonima dalla struttura ospedaliera al Ministero  dell’Interno per il rimborso delle prestazioni erogate (art. 43 dpr 394/99).

 Riguardo al divieto di segnalazione, vale la pena di  precisare che se è vero che la disposizione in questione fa salvo l’obbligo di  referto da parte del medico, tale obbligo non comporta la segnalazione della  condizione di irregolarità dello/a straniero/a, poiché tale condizione non è  (finora) un reato, mentre secondo l’art. 365 c.p. l’obbligo di referto è  limitato ai "casi che possono presentare i caratteri di un delitto  perseguibile d’ufficio" ed è inoltre espressamente previsto che tale  obbligo "non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita  a  procedimento penale".

Cosa si vuole modificare

Il disegno di legge AC n. 2180 attualmente all’esame  della Camera pone due importanti modifiche della disciplina dell’immigrazione  che, come vedremo, comporta notevoli ricadute sull’assistenza sanitaria  del/della migrante privo/a di permesso di soggiorno:

1) si propone di abrogare l’art. 35 co. 5, T.U. 286/98,  cioè la norma che prevede il divieto di segnalazione per lo/la straniero/a non  in regola con le norme sul soggiorno che si rivolga alle strutture sanitarie;

2) si prevede l’introduzione del reato di "ingresso  e soggiorno illegale nel territorio dello Stato". Si tratta di un reato  nuovo che sanziona penalmente l’ingresso o il soggiorno degli/delle stranieri/e  in Italia in violazione delle norme contenute nel D. Lgs. 286/98 (cioè il testo  unico  sull’immigrazione). È importante sottolineare che il nuovo è una  contravvenzione e non un delitto.

** Sebbene  queste modifiche non impedirebbero, di per sé, l’erogazione di prestazioni  sanitarie urgenti, essenziali ancorché continuative nei confronti di  stranieri/e non in regola col permesso di soggiorno, le ricadute sarebbero  comunque pesanti perchè lo/la straniero/a bisognevole di cure mediche si  troverebbe di fronte alla drammatica scelta fra non curarsi ovvero  autodenunciarsi recandosi in un ospedale pubblico.

** E’  di tutta evidenza, infatti, che il concreto rischio di essere denunciati/e per  il nuovo reato connesso alla loro irregolarità allontanerà ancor di più gli/le  stranieri/e irregolari da ogni struttura pubblica, relegandoli/e in una situazione  di ulteriore marginalità. In ambito sanitario, è perciò facile immaginare  l’insorgenza di gravi rischi sia per la salute del/della singolo/a straniero/a  irregolare che per la collettività ed è anche prefigurabile il sorgere di una  sanità clandestina parallela a quella ufficiale. 

Con riguardo specifico alla  salute della donna, la possibilità di ricorrere ad esempio all’IVG, già oggi gravemente ostacolata nelle  strutture pubbliche con forte presenza di medici obiettori,  verrà definitivamente compromessa per  le migranti prive di permesso di soggiorno, con ulteriori aumenti di aborti  clandestini.

 

** D’altra  parte, nonostante le contrariate prese di posizione delle organizzazioni dei  medici rispetto all’abrogazione del divieto di segnalazione, il problema della  denuncia resterebbe in tutta la sua drammaticità.

A questo proposito, bisogna tenere presente che il medico  che esercita la professione in ambito pubblico o convenzionato è, secondo le  situazioni concrete in cui opera, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico  servizio: da ciò discende l’obbligo di denuncia di ogni reato di cui egli abbia  conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, poiché l’omissione o ritardo  della denuncia costituisce reato punito ai sensi dell’art. 361 c.p. per i  pubblici ufficiali, e dall’art. 362 c.p. per gli incaricati di pubblico  servizio.

Se perciò entrerà in vigore il reato – sia pure di natura  contravvenzionale – di ingresso e soggiorno illegale degli/delle stranieri/e in  Italia, ogni esercente la professione sanitaria che, nell’esercizio delle sue  funzioni, abbia notizia che la persona cui ha prestato la propria assistenza  sia uno/una straniero/a non in regola con le norme sull’ingresso e soggiorno,  non potrà sottrarsi all’obbligo di denuncia, pena il rischio di essere a sua  volta denunciato.

E d’altra parte non sembrano idonee a scongiurare  l’obbligo di denuncia né il divieto di referto di cui si è detto più sopra,  perchè tale divieto si riferisce solo ai delitti mentre il nuovo reato di  ingresso e soggiorno irregolare di stranieri/e è configurato come  contravvenzione, né le norme deontologiche che, nella gerarchia delle fonti del  diritto, sono sott’ordinate rispetto alle disposizioni del codice penale, con  la conseguenza che non possono utilizzate per derogare all’obbligo di denuncia.

** Nemmeno  l’ulteriore rilievo – secondo cui i medici, anche dopo le modifiche  che verranno introdotte col ddl  sicurezza, non sarebbero comunque tenuti a richiedere allo/alla straniero/a  l’esibizione del permesso di soggiorno ai fini della prestazione sanitaria –  sembra essere sufficiente ad assicurare l’effettività dell’assistenza sanitaria  allo/alla straniero/a irregolare.

 

Occorre infatti tenere presente che:

– in tutti gli ospedali c’è un posto di polizia e lo/la  straniero/a è tenuto ad esibire i documenti agli ufficiali ed agenti di  pubblica sicurezza (art. 6, co. 3, T.U. 286/98); va da sé, pertanto, che il  poliziotto di servizio – eventualmente a seguito di disposizioni impartite  dalla questura o dalla direzione sanitaria – potrebbe indicare al triage  o all’amministrazione la condizione  irregolare del/della paziente;

– poiché, come si è visto, il/la paziente straniero/a  irregolare è identificato/a col codice regionale STP e tale codice consente  alla struttura ospedaliera di richiedere il successivo rimborso  delleprestazioni erogategli, la sua semplice registrazione con tale codice è già di  per sé indicativa della sua irregolare presenza in Italia; sarà pertanto la  stessa amministrazione ospedaliera che avrà tutto l’interesse a  denunciare i/le propri/e pazienti  stranieri/e irregolari: diversamente, infatti, la richiesta di rimborso delle  prestazioni erogate col codice STP esporrebbe i suoi dirigenti amministrativiad  essere incriminati per la mancata denuncia del reato di ingresso-soggiorno  illegale dei/delle pazienti stranieri/e irregolari. Il che indurrà  verosimilmente le amministrazioni ospedaliere a diramare appropriati ordini diservizio.

In conclusione, il problema della denuncia del/della  paziente straniero/a irregolare rimarrà in tutta la sua drammatica dimensione,  e se non provvederà direttamente il medico ci penserà la  struttura amministrativa.