Gli aggiornamenti sull’applicazione dei diritti sanitari per ciò che riguarda i/le cittadini/e neocomunitari/e, compresa l’Ivg (a cura dell’Ambulatorio medico popolare di Milano, che ringraziamo)
La comunicazione del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 (Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia, scaricabile qui) ha dato alcuni strumenti per la risoluzione di alcune problematiche circa l’applicazione della normativa che regola l’accesso ai servizi sanitari dei cittadini neocomunitari. Tuttavia, la mancanza di una circolare applicativa regionale in molte regioni italiane fa sì che tale normativa non venga universalmente applicata. Ad oggi non esiste una circolare applicativa della regione Lombardia.
Queste le situazioni la cui gestione potrebbe risultare particolarmente difficoltosa:
* la cura di patologie severe ancorché croniche che veniva garantita tramite il cosiddetto codice STP che, tra le altre cose, poteva garantire anche il rilascio di una esenzione dal ticket per patologia. Teoricamente dovrebbero essere garantite “le prestazioni indifferibili ed urgenti” di cui la ASL dovrebbe tenere una contabilità separata. Tuttavia, in assenza di una circolare applicativa, il medico non ha una indicazione precisa sul come prescrivere tali cure non potendo utilizzare il codice STP;
* le prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità nonché l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), come disciplinata dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo la nota del Ministero della Salute del 19/2/2008 dovrebbero essere garantite in maniera universale. Tuttavia, anche in questo caso l’assenza di una circolare applicativa in Lombardia, sta determinando la non universale applicazione del diritto alle prestazioni relative a gravidanza ed IVG. Manca una indicazione precisa sul come prescrivere le prestazioni non potendo utilizzare il codice STP. Nella maggior parte degli ospedali che hanno recepito la direttiva ministeriale viene fatta la richiesta su ricettario regionale con la dizione “cittadina neocomunitaria necessitante di prestazione indifferibile”. In altre situazioni, assistiamo ancora oggi alla richiesta del pagamento dell’intera prestazione per ciò che concerne gravidanza ed IVG;
* anche per ciò che riguarda gli interventi a tutela della salute dei minori e programmi di profilassi e prevenzione, l’assenza di una circolare applicativa in Lombardia, sta determinando la non universale applicazione del diritto alle prestazioni.
Per quanto riguarda la normativa sull’accesso all’assistenza sanitaria dei neocomunitari, semplificata al massimo, si può riassumere così:
Per un periodo non superiore a tre mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio. In questo caso l’accesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), rilasciata dal paese di provenienza.
Per periodi superiori a tre mesi è invece necessario richiedere l’iscrizione anagrafica al Comune di riferimento per avere accesso a una serie di diritti garantiti ai cittadini dello Stato ospitante. L’iscrizione anagrafica è prevista nel caso in cui il cittadino comunitario:
- sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- disponga di risorse economiche sufficienti e di un assicurazione privata o altro titolo idoneo;
- sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studio o di formazione professionale e di un’assicurazione sanitaria privata o altro titolo idoneo;
- sia familiare che accompagna o raggiunge un cittadino UE che ha diritto a soggiornare.
Nel caso in cui il cittadino comunitario abbia diritto all’iscrizione all’anagrafe per motivi di lavoro o per motivi familiari, sia in possesso di un’attestazione di soggiorno permanente, sia disoccupato iscritto nelle liste di collocamento è obbligatoria l’iscrizione al SSN.
Non risulta invece sufficientemente chiaro se nel caso di un cittadino comunitario non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSN ma in possesso di adeguate risorse economiche è possibile effettuare l’iscrizione al SSN richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni previste dalla circolare 5/2000 Ministero della Salute per i cittadini extracomunitari.
La problematica più rilevante è costituita tuttavia dall’accesso alle cure per prestazioni indifferibili e urgenti di quei cittadini comunitari che non si trovano nelle condizioni per richiedere l’iscrizione anagrafica nei casi previsti dalla legge e quindi l’iscrizione al SSN. In questo caso si chiarisce che le prestazioni indifferibili ed urgenti non potranno comunque essere rifiutate e che "dovrà essere tenuta da parte delle ASL una contabilità separata". Tuttavia, dove non esiste una circolare applicativa regionale, manca una chiara indicazione sugli strumenti da potere utilizzare. Inoltre la dizione “urgenti ed indifferibili” risulta più restrittiva rispetto alla dizione “essenziali”. Ovviamente la nostra proposta è quella di interpretare nella maniera più ampia possibile tale definizione. Riteniamo di considerare urgenti e indifferibili almeno:
- tutte le prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, nonché l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), come disciplinata dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;
- le prestazioni atte alla tutela della salute del minore,
- i programmi di prevenzione e profilassi, comprese le vaccinazioni,
- le prestazioni relative a patologie gravi acute o croniche la cui mancata cura potrebbe causare danni alla salute della persona.
Che fare?
Dal punto di vista pratico occorrerà trovare soluzioni caso per caso. Si ritiene pienamente etico, nel momento in cui si vuole garantire un diritto universale come quello della salute, ottenere le prestazioni sanitarie utilizzando anche strumenti che, in assenza di una normativa chiara, potranno non essere “ortodossi”. Sarà poi compito delle ASL tenere la “contabilità separata” di cui si parla sopra. Tra le possibilità:
- prestazioni non registrate (quando possibile);
- prestazioni registrate utilizzando il codice fiscale pur in assenza di una iscrizione al SSN;
- prestazioni registrate dal punto di vista amministrativo utilizzando codici diversi.
Dal punto di vista politico riteniamo indispensabile proseguire nella campagna di sensibilizzazione sull’argomento. Potrebbe essere auspicabile che situazioni come il GRIS Lombardia facciano pressione per ottenere almeno una adeguata applicazione della normativa in senso estensivo, così come è già stato ottenuto nella regione Lazio.
La presenza di una rete costituita da associazioni e singoli soggetti che lavorano nel campo sanitario-assistenziale, in cui ci sia un continuo scambio di informazioni e confronto, sarà fondamentale per sviluppare sia la risoluzione pratica di ciascun singolo problema, sia una iniziativa in grado di produrre una campagna di controinformazione di denuncia nel momento in cui si assiste alla negazione di un diritto fondamentale come quello alla salute.
Associazione Ambulatorio Medico Popolare
17/04/2008
Deve rivolgersi al consultorio familiare più vicino a casa sua, dove verrà fatta una visita ginecologica per accettare il numero di settimane della gravidanza (se superiore a tre mesi è vietato dalla legge 194 l’IVG) e se risulta idonea all’IVG se ne occupano loro d’indirizzarla in ospedale o nella struttura sanitaria più addata. Per altra informazione contattatemi pure.
buongiorno, ho un’amica rumena, in italia regolarmente con documenti, ma che non lavora e non ha la tessera sanitaria(vive con il fidanzato col quale si sposerà ad agosto). deve affrontare un’IVG, nella struttura pubblica, potete suggerirmi a chi si deve rivolgere ?