Informazioni pratiche per la campagna contro l’obiezione

 

Il ‘nodo obiezione’ e i passaggi pratici per sviluppare la campagna OgO

Cosa dice la legge 194/1978 sull’obiezione di coscienza

 

articolo 9

 

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale (ora sostituito dal Direttore sanitario dell’ASL competente, ndr) e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. 

 

L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. 

 

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. 

 

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. 

 

L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. 

 

L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente. 

 

 

A chi va rivolta la richiesta per avere i dati sulla presenza di obiettori negli ospedali

al Direttore sanitario dell’ASL competente (la provincia del luogo dove si effettua l’IVG;

al Direttore sanitario della struttura ospedaliera dove si effettua l’IVG;

alla Regione, che è tenuta a controllare l’attuazione della 194, anche attraverso la mobilità del personale;

al Ministero della Sanità, che ogni anno deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della 194 (art. 16, l. 194).

 

La richiesta può essere fatta come singola donna oppure a nome di un’associazione o altro ente portatore di interessi diffusi (comitati, onlus, ecc.).

Si può fare anche la richiesta in forma scritta e per legge la risposta deve essere data in forma scritta.

Se la risposta è negativa/reticente, al di là delle possibili azioni legali, si effettueranno azioni di denuncia, come ad es. tempestare di richieste scritte i soggetti istituzionali sopra elencati, presidi sotto gli ospedali e le Asl coivolte, ecc.

 

Quali operatori e strutture sanitarie coinvolgere per la diffusione della campagna

 

  • sindacati di base
  • collettivi aziendali
  • gruppi di lavoratori
  • rsu
  • medici di base – ordine dei medici di consultori e ospedali pubblici dove si effettuano le IVG

 

La forte presenza di obiettori – in netta maggioranza fra i ginecologi ma anche fra il personale infermieristico – costringe il personale non obiettore a turni massacranti di lavoro e a ridurre la loro attività lavorativa alla sola effettuazione di IVG.

Dal momento che le strutture ospedaliere dove si effettua l’IVG sono tenute per legge ad assicurare in ogni caso l’effettuazione dell’IVG, è un diritto del personale esigere l’implementazione del servizio quando questo è carente.

La diffusione della campagna all’interno delle strutture ospedaliere passa dunque attraverso un confronto  col personale direttamente coinvolto nell’IVG, che ha il polso effettivo delle specifica situazione sulla concreta attuazione della 194 all’interno delle singole strutture ospedaliere dove si pratica l’IVG.

 

Tappe della campagna

* La raccolta/aggiornamento dei dati

Dal momento che i dati ufficiali sulla presenza di obiettori risalgono al 2005 (cfr. relazione annuale del ministero della sanità del 4.10.2007), un primo passo è quello di avere una situazione attuale e costantemente aggiornata sull’effettiva presenza di personale obiettore negli ospedali, attraverso gruppi di donne, comitati e associazioni che raccolgono per ogni territorio questi dati e che potrebbero istituirsi in comitati territoriali;

* La diffusione dei dati

I dati raccolti verranno resi pubblici e fatti circolare attraverso questo blog appositamente dedicato, dove ogni realtà potrà contribuire col proprio lavoro territoriale sull’attuazione delle campagna.

Alla lista degli obiettori si pensa di affiancare una lista di medici di base e dei pronto soccorso che si rifiutano di prescrivere la pillola del giorno dopo. Questo, ovviamente, su segnalazione diretta delle donne.

* Boicottaggio ed altre iniziative

Il boicottaggio delle strutture ospedaliere dov’è particolarmente forte la presenza di personale obiettore si accompagna ad altre pratiche e campagne politiche che vanno dalla critica al modello sessuale-riproduttivo imposto alle donne, dalla diffusione dell’educazione sessuale e di altri strumenti per prendere coscienza del proprio corpo e della propria sessualità, alla possibilità di praticare metodi abortivi meno invasivi e più autogestiti.